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ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili

nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

(2)

2. [...] (3) Le spese di rappresentanza sono deducibili

nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti

ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze,

anche in funzione della natura e della destinazione

delle stesse. Le spese del periodo precedente

sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi

della gestione caratteristica dell’impresa risultanti

dalla dichiarazione dei redditi relativa allo

stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento

dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b)

allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la

parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi

per la parte eccedente euro 50 milioni. (4) Sono

comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti

gratuitamente di valore unitario non superiore

a euro 50. (5) (6)

3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in

esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.

Per i contributi corrisposti a norma di legge

dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi

relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88,

comma 3. (7)

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute

dalle imprese di nuova costituzione, comprese le

spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni

dei commi 1 e 2 (8) a partire dall’esercizio

in cui sono conseguiti i primi ricavi.

4 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di

cui al comma 2, il contribuente può interpellare

l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma

1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate

spese, sostenute dal contribuente, tra

quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra

quelle di rappresentanza. (9)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 1, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

Testo precedente: “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili

nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti

nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote

di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche

sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.

Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri

enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma

3.“.

(3) Periodo soppresso dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 2, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

Testo precedente: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili

nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti

nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.“.

(4) I periodi “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo

di imposta di sostenimento se rispondenti .... c) allo 0,4 per cento dei

ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.“ sono

stati sostituiti al precedente “Le spese di rappresentanza sono deducibili

nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti

di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione

delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica

dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.“ dall’art. 9,

comma 1, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n.

220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

7.10.2015.

Si veda, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 9.

(5) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. p), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione

nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili

per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei

quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche

quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano

emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come

prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di

convegni e simili.“.

(6) Si veda il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. 15.1.2009 n. 11.

(7) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 3, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai

principi contabili internazionali, si veda, inoltre, il successivo comma

9.

Testo precedente: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da

quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della

quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili

per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili

in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei

quattro successivi.“.

In precedenza, il secondo periodo era stato inserito dall’art. 11, comma

1, lett. c), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n.

66, in vigore dal 22.3.2005.

(8) Le parole “1 e 2” sono state sostituite alle precedenti “1, 2 e 3”

dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito,

con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo

comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti

reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad

essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali

e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi

delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate,

valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle

qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti

dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il

periodo transitorio, si veda il successivo comma 7.

(9) Comma inserito dall’art. 7, comma 8, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato

in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

7 aprile 2025

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